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La redazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) è uno degli adempimenti fondamentali in materia di sicurezza sul lavoro ed è collegato alla medicina del lavoro

Questo documento è un pilastro della sicurezza sul lavoro, indispensabile per proteggere la salute dei lavoratori e prevenire infortuni e malattie professionali. 

In questa pagina approfondiamo tutto ciò che le aziende devono sapere sul DVR: cos’è, quando è obbligatorio, chi deve redigerlo, cosa deve contenere e quali sono le sanzioni previste in caso di omissioni. 

Cosa vuol dire DVR? 

DVR è l'acronimo di Documento di Valutazione dei Rischi; è un documento obbligatorio previsto dal D.Lgs. 81/08. Serve a identificare, analizzare e valutare i rischi legati alle attività lavorative, con l’obiettivo di prevenire incidenti, danni alla salute e garantire condizioni di lavoro sicure. Il DVR è un documento dinamico; deve essere mantenuto aggiornato prevedendo degli obiettivi di miglioramento continuo laddove permangano rischi residui.

In che cosa consiste il DVR? 

Il Documento di Valutazione dei Rischi consiste in un’analisi dettagliata dei rischi presenti in azienda, accompagnata dalle misure di prevenzione adottate e da un piano di miglioramento della sicurezza. È uno strumento essenziale anche per la medicina del lavoro, perché il mansionario contenuto in esso rappresenta la base necessaria al Medico Competente per redigere il Protocollo di Sorveglianza Sanitaria (PSS), ovvero l'elenco degli accertamenti sanitari a cui i lavoratori devono essere sottoposti in base alla mansione che hanno ed ai rischi connessi.

Chi ha l'obbligo di redigere il DVR? 

La redazione del DVR è obbligatoria per tutti i Datori di Lavoro che hanno almeno un lavoratore alle proprie dipendenze, anche con contratto a tempo determinato, part-time o di collaborazione. Il documento viene redatto dal Datore di Lavoro con il supporto del RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), sempre che non ricopra direttamente tale incarico, e del Medico Competente, quando previsto e per quanto di competenza. 

Quando deve essere redatto il DVR?

Nel caso di costituzione di una nuova impresa o di assunzione del primo lavoratore, la valutazione dei rischi deve essere effettuata immediatamente, mentre la stesura del DVR deve essere effettuata entro 90 giorni dall'inizio dell'attività. Analogamente, in caso di modifiche significative (strutturali, organizzative o di processo), è necessario procedere a un aggiornamento tempestivo della valutazione dei rischi dandone tempestiva evidenza al RLS, mentre per la stesura del DVR ci sono 30 giorni di tempo dalla causale della modifica. In caso di mancata effettuazione della valutazione dei rischi e/o redazione del DVR entro i termini previsti, le sanzioni sono penali.

Che cosa deve contenere il DVR? 

I requisiti minimi del DVR sono definiti dal D.Lgs.81/08 e comprendono: 

  • La descrizione dell’attività e dell’organizzazione del lavoro
  • Data certa 
  • L’identificazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza associati all'attività lavorativa ed i criteri di valutazione
  • L’indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate
  • I dispositivi di protezione individuale (DPI) adottati
  • L'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure di sicurezza ed i ruoli di chi le deve attuare
  • Il programma delle misure di adeguamento e di miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
  • I nominativi dei soggetti coinvolti nella valutazione dei rischi che ricoprono i vari incarichi per la prevenzione (Datore di Lavoro, RSPP, RLS o RLST, Medico Competente, addetti al primo soccorso, addetti antincendio) 
  • Individuzione delle mansioni con rischi e e misure da intraprendere (formazione, sorveglianza sanitaria, ecc.)

Quali rischi devono essere valutati nel DVR?

Nel DVR devono essere valutati tutti i rischi legati alle varie attività svolte, tra cui: 

  • Rischi legati ai luoghi di lavoro: valutazione della stabilità strutturale e della sicurezza degli impianti, rischio incendio, ecc.
  • Rischi legati all'impiego delle attrezzature di lavoro: valutazione delle caratteristiche, manutenzione, formazione e addestramento
  • Rischi legati ai cantieri: verifica delle figure necessarie, lavoro in quota, cronoprogrammi, segnaletica, sorveglianza sanitaria, formazione, addestramento,  ecc.
  • Movimentazione manuale dei carichi
  • Rischi legati all'impiego di videoterminale: valutazione illuminazione, ergonomia, impianto elettrico, sorveglianza sanitaria
  • Agenti fisici: rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali
  • Rischi legati a sostanze pericolose: agenti chimici, cancerogeni, mutageni, sostanze tossiche, amianto
  • Rischi legati ad agenti biologici: individuazione degli agenti, valutazione dei rischi, DPI e sorveglianza sanitaria
  • Rischi da puntura e taglio nel settore ospedaliero: procedure e DPI
  • Atmosfere esplosive: verifica della possibile formazione di miscele, fonti di innesco, ecc.
  • Stress lavoro-correlato: valutazione degli eventi sentinella ed eventuale intervento psicologo

Occorre precisare che devono essere valutati anche i rischi non esplicitamente citati nel D.Lgs.81/08; ad esempio i rischi legati alle attività fuori sede.

Chi deve firmare il DVR? 

Il DVR deve essere firmato da: 

  • Datore di Lavoro 
  • Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
  • Medico Competente, ove previsto
  • Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)  

La firma certifica la corretta stesura e la condivisione di tutti i firmatari delle misure di prevenzione e protezione indicate. 

Dove è custodito il DVR? 

Il DVR deve essere custodito presso l'unità operativa a cui è riferito e reso disponibile in caso di controllo da parte delle autorità competenti (INAIL, ASL, Ispettorato del Lavoro). Può essere conservato in formato cartaceo o digitale, purché accessibile e aggiornato. 

Quando si deve aggiornare il DVR? 

L’aggiornamento del DVR è obbligatorio quando: 

  • Si introducono nuove attrezzature, processi o sostanze 
  • Cambiano le mansioni o l’organizzazione aziendale 
  • Si verificano infortuni o malattie professionali 
  • Cambiano le norme di riferimento
  • Cambiano o vengono modificati i luoghi di lavoro e/o le attrezzature 

Mantenere il Documento della Valutazione dei Rischi aggiornato è essenziale per garantire la reale efficacia delle misure di prevenzione. 

Che differenza c'è tra DVR e DUVRI? 

Il DVR riguarda la valutazione dei rischi propri dell’azienda. Il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) è richiesto quando in un luogo di lavoro operano contemporaneamente più aziende. Il DUVRI serve a gestire i rischi derivanti dalle interferenze tra attività diverse e deve essere redatto prima dell’inizio dei lavori in appalto o subappalto. 

Quanto costa la redazione di un DVR?

Il costo della redazione del DVR varia in base a: 

  • Dimensione dell’azienda, ubicazione e numero di lavoratori
  • Settore di attività e tipo di rischi presenti 
  • Complessità organizzativa 
  • Necessità di sopralluoghi tecnici e valutazioni specifiche 

Centro Clinico Milanese offre un servizio professionale e su misura per la redazione del DVR, garantendo un documento completo, aggiornato e conforme alla normativa. 

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