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La sorveglianza sanitaria è uno strumento fondamentale della medicina del lavoro, volto a tutelare la salute dei lavoratori e prevenire l’insorgenza di malattie professionali. Centro Clinico Milanese è specializzato in medicina del lavoro offrendo un servizio completo e professionale per supportare le aziende nell’adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente.
La sorveglianza sanitaria è l’insieme degli atti medici finalizzati alla valutazione dello stato di salute dei lavoratori, in relazione ai rischi professionali presenti nel contesto lavorativo. È regolamentata dal D.Lgs. 81/08 e rappresenta una delle attività cardine della medicina del lavoro.
La sorveglianza sanitaria si attua con l’effettuazione di visite mediche ed eventuali accertamenti biologici e/o strumentali il cui elenco e periodicità di esecuzione sono definiti nel protocollo di sorveglianza sanitaria (PSS) aziendale, realizzato sulla base di quanto emerso dalla valutazione dei rischi e dal sopralluogo.
La sorveglianza sanitaria ha vari scopi:
La sorveglianza sanitaria ha vari obiettivi:
La sorveglianza sanitaria obbligatoria è prevista per ogni azienda che abbia almeno un lavoratore con esposizione a rischi specifici come agenti chimici, fisici, biologici, movimenti ripetitivi, movimentazione manuale di carichi, impiego videoterminali per oltre 20 ore settimanali e altro. Spetta al Datore di Lavoro e all'eventuale dirigente a ciò delegato valutare i rischi in modo da stabilire se la sorveglianza sanitaria sia necessaria o meno; per fare tale valutazione possono avvalersi del supporto del medico competente per la parte sanitaria.
Per alcune tipologie di attività, la sorveglianza sanitaria è facoltativa:
Per le attività di cui sopra la sorveglianza sanitaria non è obbligatoria, tuttavia è facoltà del Committente chiedere, ad esempio, che l'artigiano abbia l'idoneità alla mansione specifica per poter entrare in cantiere nell'ambito della qualifica dei fornitori stessi. In questi casi, se l'artigiano non attiva la sorveglianza sanitaria, il Committente può rifiutare l'accesso al cantiere.
Il Medico Competente è la figura incaricata di programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria. Egli, dopo avere collaborato alla valutazione dei rischi per quanto di competenza medica o almeno dopo aver esaminato il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) elabora il Protocollo di Sorveglianza Sanitaria (PSS) aziendale, programma ed esegue le visite mediche ed i relativi accertamenti, tiene aggiornata la cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a controllo e rilascia il certificato d'idoneità alla mansione specifica..
La vigilanza sulla corretta attuazione della sorveglianza sanitaria è affidata agli enti ispettivi come l’ATS, l’INAIL e gli ufficiali di polizia giudiziaria in genere, che possono eseguire controlli documentali e ispezioni nelle aziende.
Tuttavia, il controllo deve essere esercitato anche dal Datore di Lavoro e dall'eventuale Dirigente delegato che devono verificare che il Medico Competente effettui le visite e gli accertamenti rispettando le periodicità previste nel Protocollo di Sorveglianza Sanitaria (PSS) rilasciando poi i previsti cartificati d'idoneità alla mansione specifica senza i quali i lavoratori non possono essere impiegati.
La sorveglianza sanitaria aziendale viene attivata con la nomina del Medico Competente da parte del Datore di Lavoro o del Dirigente delegato. La nomina è infatti un atto diretto, fiduciario, fra Medico Competente e Datore di Lavoro o Dirigente. Nel caso l'azienda si affidi ad un centro di medicina del lavoro come Centro Clinico Milanese, la nomina del Medico Competente viene in genere integrata con un contratto di servizi per l'attività di programmazione di visite ed accertamenti e la gestione della documentazione sanitaria.
Il Programma di Sorveglianza Sanitaria (PSS) viene realizzato su misura per ogni azienda e si basa sulle risultanze della valutazione dei rischi contenute nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e del sopralluogo effettuato dal Medico Competente e contiene:
La sorveglianza sanitaria è prevista per tutte le aziende che abbiano almeno un lavoratore con esposizione a rischi specifici come agenti chimici, fisici, biologici, movimenti ripetitivi, movimentazione manuale di carichi, impiego videoterminali per oltre 20 ore settimanali e altro. Spetta al Datore di Lavoro e all'eventuale dirigente a ciò delegato valutare i rischi in modo da stabilire se la sorveglianza sanitaria sia necessaria o meno; per fare tale valutazione possono avvalersi del supporto del medico competente per la parte sanitaria.
Per alcune tipologie di attività, la sorveglianza sanitaria è facoltativa:
Per le attività di cui sopra la sorveglianza sanitaria non è obbligatoria, tuttavia è facoltà del professionista attivarla e del Committente chiedere, ad esempio, che l'artigiano abbia l'idoneità alla mansione specifica per poter entrare in cantiere nell'ambito della qualifica dei fornitori. In questi casi, se l'artigiano non attiva la sorveglianza sanitaria, il Committente può rifiutare l'accesso al cantiere.
La sorveglianza sanitaria non è necessaria per lavoratori non esposti a rischi specifici; ad esempio gli impiegati part-time che impiegano il videoterminale per meno di 20 ore/settimanali.
Ci sono inoltre delle attività per cui il D.Lgs.81/08 non prevede l'obbligo ma solo la facoltà di attivazione della sorveglianza sanitaria:
Per le attività di cui sopra la sorveglianza sanitaria non è obbligatoria, tuttavia è facoltà del professionista attivarla e del Committente chiedere, ad esempio, che l'artigiano abbia l'idoneità alla mansione specifica per poter entrare in cantiere nell'ambito della qualifica dei fornitori. In questi casi, se l'artigiano non attiva la sorveglianza sanitaria, il Committente può rifiutare l'accesso al cantiere.
La sorveglianza sanitaria è prevista unicamente nei casi previsti dalla normativa vigente oppure se richiesta dal lavoratore e giudicata dal Medico Competente correlata ai rischi lavorativi.
In generale non può quindi comprendere accertamenti che non siano legati ai rischi di mansione quali quelli tesi ad accertare lo stato di gravidanza.
La sorveglianza sanitaria eccezionale era una misura emergenziale prevista dalla legge 126/20 nel periodo del virus SARS-CoV-2 con cui si prevedeva per i Datori di Lavoro pubblici e privati non obbligati alla nomina del Medico Competente di poter fare richiesta di visita medica per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici ritenuti fragili ai servizi territoriali dell'INAIL.
Terminata l'emergenza, la sorveglianza sanitaria eccezionale non è più prevista.
Durante l’emergenza sanitaria, è stata introdotta la sorveglianza sanitaria eccezionale per Covid-19. Questa prevedeva per i Datori di Lavoro pubblici e privati non obbligati alla nomina del Medico Competente di poter fare richiesta di visita medica per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici ritenuti fragili ai servizi territoriali dell'INAIL.
Terminata l'emergenza, la sorveglianza sanitaria eccezionale non è più prevista.

La sorveglianza sanitaria è definita dal D.Lgs.81/08 come insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento
dell’attività lavorativa.


Nel contesto della medicina del lavoro, i Protocolli di Sorveglianza Sanitaria (PSS) aziendali rappresentano uno degli strumenti principali per garantire la tutela della salute dei lavoratori.


La cartella sanitaria e di rischio è un documento fondamentale nella medicina del lavoro, in quanto contiene tutte le informazioni di carattere sanitario legate alla vita lavorativa del lavoratore.


Nel contesto della medicina del lavoro, la frequenza delle visite mediche per i dipendenti è un elemento fondamentale della sorveglianza sanitaria obbligatoria.

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