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cos e la sorveglianza sanitaria sul lavoro

La sorveglianza sanitaria è definita dal D.Lgs.81/08 come insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa. Attraverso visite mediche preventive e periodiche ed accertamenti specifici, consente di valutare l’idoneità alla mansione specifica e di monitorare lo stato di salute nel tempo. Si tratta di un obbligo normativo per molte aziende, in base al D.Lgs. 81/08, e rappresenta un elemento essenziale non solo per la salvaguardia della salute dei lavoratori ma anche per la tutela legale del Datore di Lavoro e del Dirigente. 

Che cosa si intende per sorveglianza sanitaria?

Per sorveglianza sanitaria si intende l’insieme delle attività mediche finalizzate alla prevenzione, alla diagnosi precoce e al controllo degli effetti dei rischi lavorativi sulla salute dei dipendenti. È effettuata dal Medico Competente e si basa sul Protocollo di Sorveglianza Sanitaria (PSS) aziendale, personalizzato in base ai rischi presenti nell’ambiente lavorativo evidenziati nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). 

Perché viene effettuata la sorveglianza sanitaria? 

La sorveglianza sanitaria obbligatoria ha lo scopo di: 

  • Verificare nell'immediato la compatbilità dello stato di salute del lavoratore con i rischi legati alla mansione specifica esprimento un giudizio di idoneità;
  • Nel lungo periodo monitorare lo stato di salute dei lavoratori in modo da cogliere tempestivamente eventuali alterazioni consentendo la prevenzione o la diagnosi precoce di eventuali malattie professionali;
  • Valutare l'efficacia delle misure di prevenzione e protezione adottate;
  • Tutelare legalmente il Datore di Lavoro e il dirigente assicurando la corretta gestione della documentazione sanitaria e la conformità alle disposizioni previste dal D.Lgs.81/08 per la parte sanitaria;
  • Promuovere campagne di prevenzione sanitaria ad adesione volontaria. 

L'effetto delle attività di cui sopra, se correttamente svolte, dovrebbe contribuire a ridurre gli infortuni e le assenze per malattie e tecnopatie. 

Come si svolge la sorveglianza sanitaria? 

La sorveglianza sanitaria aziendale si articola in diverse fasi: 

  • Analisi dei fattori di rischio lavorativi acquisiti dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e dai sopralluoghi
  • Stesura del Protocollo di Sorveglianza Sanitaria (PSS) aziendale
  • Pianificazione ed esecuzione delle visite mediche e degli accertamenti biologici e strumentali
  • Compilazione della cartella sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore 
  • Rilascio del giudizio di idoneità al Datore di Lavoro ed al lavoratore.

Tutte le attività vengono documentate nel rispetto della normativa sulla privacy e sulla protezione dei dati personali. 

Quali visite prevede la sorveglianza sanitaria? 

Le visite mediche previste dalla sorveglianza sanitaria sono di diverso tipo: 

  • Visita medica preventiva, anche in fase preassuntiva, deve essere effettuata prima che il lavoratore venga esposto a rischi.
  • Visita medica periodica, segue la visita medica preventiva con una periodicità che, qualora non sia stabilita dalla normativa per la mansione specifica, è di base annuale, salvo diversa decisione dal Medico Competente in base alla valutazione dei rischi di mansione. 
  • Visita medica su richiesta del lavoratore: viene effettuata se il Medico Competente ritiene fondata la richiesta stessa che deve essere correlata ai rischi professionali o a possibili peggioramenti dello stato di salute correlati alla mansione svolta.
  • Visita medica in occasione del cambio di mansione: viene effettuata quando il Datore di Lavoro comunica al Medico Competente il cambio di mansione con esposizione a diversi o maggiori rischi.
  • Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, prevista solo per alcuni rischi oggetto di normativa specifica quali l'esposizione ad agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri di classificazione di cui al Regolamento CE 1272/2008, ad amianto per i lavoratori che lo manipolano ed a radiazioni ionizzanti per i lavoratori classificati in categoria A o B.
  • Visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi qualora sia ritenuta necessaria dal Medico Competente che comunque dovrà esprimere un nuovo giudizio d'idoneità.
  • Visita medica in presenza di ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope: può essere effettuata prima o durante il turno di lavoro su richiesta del Datore di Lavoro e solo per i lavoratori ricompresi nelle attività ad elevato rischio di infortunio o verso terzi di cui alla legge 125/01 e DPR.309/09. Allo stato attuale, l'INL, con apposita circolare, invita alla prudenza applicativa rimandando questa previsione al prossimo Accordo Stato-Regioni che definirà le modalità applicative. 

Quali esami comprende la sorveglianza sanitaria? 

Gli esami possono prevedere accertamenti biologici e strumentali che variano in base ai rischi di mansione del lavoratore e possono includere, ad esempio: 

  • Esami ematochimici (sangue, urine) 
  • Spirometria 
  • Audiometria 
  • Elettrocardiogramma (ECG) 
  • Test di funzionalità visiva
  • Alcol Test  
  • Drug Test

L’obiettivo è verificare la compatibilità fra lo stato di salute del lavoratore e la mansione da svolgere rilasciando un giudizio di idoneità alla mansione stessa.

Dove viene effettuata la sorveglianza sanitaria? 

A seconda degli accordi presi fra il Medico Competente e il Datore di Lavoro, la sorveglianza sanitaria può essere svolta: 

  • Presso l’azienda se dispone di un'infermeria o di locali idonei all'esecuzione degli accertamenti sanitari
  • Presso l'ambulatorio del Medico Competente o del centro di medicina del lavoro con cui collabora
  • A bordo di unità mobili attrezzate qualora le sedi aziendali non dispongano di locali adeguati e non sia possibile o economicamente sostenibile inviare i lavoratori presso l'ambulatorio medico.  

Centro Clinico Milanese è dotato di 3 ambulatori in aree strategiche di Milano, uno a Cesano Boscone (MI) e uno a Bologna con tutte le attrezzature e gli specialisti necessari oltre ad un'unità mobile su Milano ed a una rete di collaborazioni con circa 180 fra Medici Competenti e centri di medicina del lavoro a copertura di tutte le regioni per garantire un servizio efficiente, flessibile e conforme alla normativa vigente. 

Quale lavoratore deve essere posto a sorveglianza sanitaria? 

Sono sottoposti a sorveglianza sanitaria obbligatoria tutti i lavoratori esposti a rischi legati alla mansione specifica ed indicati nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Alcuni esempi: 

  • Addetti alla movimentazione manuale dei carichi 
  • Lavoratori esposti a rumori, vibrazioni o agenti chimici 
  • Lavoratori che utilizzano il computer per oltre 20 ore a settimana (videoterminalisti) 
  • Lavoratori notturni 

Il Medico Competente collabora con il Datore di Lavoro alla valutazione dei rschi, oppure esamina il DVR se già esistente, ed include le mansioni a rischio nel Protocollo di Sorveglianza Sanitaria (PSS), indicando per ciascuna gli accertamenti da eseguire e la relativa periodicità.. 

Cosa succede se i lavoratori non si sottopongono a controllo sanitario? 

Il rifiuto ingiustificato del lavoratore a sottoporsi alla sorveglianza può avere conseguenze importanti: 

  • In caso di prima visita il lavoratore non è valutabile dal Medico Competente che, quindi, non può esprimre il giudizio di idoneità alla mansione e, in caso di visita periodica, il giudizio d'idoneità alla mansione scade; in entrambi i casi il lavoratore non può essere impiegato nella mansione a rischio. 
  • Il Datore di Lavoro e il Dirigente, che hanno l'obbligo di inviare a visita i lavoratori, per non incorrere in sanzioni, dovranno intraprendere azioni disciplinari nei confronti del lavoratore che andranno dal semplice richiamo al licenziamento per giusta causa.
  • Inoltre, in caso di segnalazione all'ATS, il lavoratore può essere sanzionato penalmente. 

Qualora il rifiuto sia giustificato e documentato, la visita andrà riprogrammata prima possibile ma, se il lavoratore non ha l'idoneità o ce l'ha scaduta, nel frattempo non potrà essere impiegato in mansioni a rischio.

È quindi fondamentale informare e formare correttamente i lavoratori e sensibilizzarli sull’importanza della sorveglianza sanitaria aziendale.

Quanto dura la sorveglianza sanitaria? 

La sorveglianza sanitaria inizia quando il lavoratore inizia a lavorare nella mansione a rischio e prosegue con visite ed accertamenti periodici sino alla dimissione oppure alla cessazione di qualsiasi mansione a rischio all'interno dell'azienda. 

Nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, il Medico Competente (o Autorizzato per i radioesposti) informa il lavoratore sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta l’esposizione a tali agenti (ad esempio le radiazioni ionizzanti).

Il monitoraggio dello stato di salute avviene secondo la periodicità definita nel protocollo di sorveglianza sanitaria (PSS) aziendale.che tiene conto dei rischi legati alla mansione specifica.

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