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Nel panorama della salute e sicurezza del lavoro, il Medico Competente rappresenta una figura chiave per garantire il benessere dei lavoratori e il rispetto della normativa. Non si tratta solo di un obbligo normativo, ma di una vera garanzia di tutela della salute dei lavoratori. Organizza la sorveglianza sanitaria stilando il Protocollo di Sorveglianza Sanitaria (PSS), monitorando nel tempo la salute dei lavoratori sulla base dei rischi legati alla loro mansione.

Chi è il Medico Competente?

Il Medico Competente è un professionista con competenze in medicina del lavoro, incaricato dal Datore di Lavoro per tutelare la salute dei propri lavoratori nei contesti in cui la legge lo prevede. La sua funzione principale è quella di effettuare la sorveglianza sanitaria, ma il suo ruolo va ben oltre: collabora con l’azienda nella prevenzione delle malattie professionali, nella valutazione dei rischi lavorativi e nelle attività di promozione della salute. Il processo si conclude con l’emissione dei giudizi di idoneità alla mansione di cui il Datore di Lavoro deve tenere conto nell'assegnare i compiti ai singoli lavoratori.

In sostanza, è una figura di riferimento per la salute dei lavoratori e per il rispetto delle normative in ambito lavorativo. L'assunzione dell'incarico di Medico Competente comporta obblighi legali e responsabilità civili e penali ben precisi dettati dal D.Lgs.81/08.

Quale specializzazione deve avere il Medico Competente?

Per poter ricoprire questo incarico, il Medico Competente deve possedere una preparazione specialistica nel campo della medicina del lavoro, acquisita attraverso percorsi formativi riconosciuti e mirati alla prevenzione dei rischi professionali. Questo significa aver conseguito:

a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
c) autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;
d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l’Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.

I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui sopra sono iscritti nell’elenco dei Medici Competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Tale elenco è reperibile sul sito del Ministero e può essere utilizzato per la verifica dei requisiti da parte del Datore di Lavoro.

Quali requisiti deve avere il Medico Competente?

Oltre ai titoli di studio di cui all'art. 38, comma 1, del D.Lgs.81/08, ci sono altri requisiti fondamentali:

  • I medici in possesso della specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale, sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari.
  • I medici in possesso degli altri titoli di studio devono invece partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (crediti ECM)
  • Tutti devono essere iscritti nell’elenco dei Medici Competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Quali funzioni e compiti ha il Medico Competente?

Il Medico Competente non si limita a fare visite. Le sue attività includono:

  • collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi;
  • fornisce informazioni ai lavoratori sull'importanza della prevenzione oncologica;
  • programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati (Protocollo di Sorveglianza Sanitaria - PSS);
  • istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
  • consegna al Datore di Lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso;
  • consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;
  • in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità;
  • fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
  • informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
  • comunica per iscritto, in occasione della riunione periodica per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
  • visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi;
  • partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori a determinati rischi che prevedano misurazioni;
  • comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti per l'assunzione d'incarico;
  • in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al Datore di Lavoro il nominativo di un sostituto temporaneo.

Che visita fa il Medico Competente?

Il Medico Competente esegue diverse tipologie di visite mediche del lavoro:

  • visita medica preventiva, anche in fase preassuntiva, intesa a constatare l’assenza di controindicazioni allo svolgimento della mansione specifica;
  • visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori nel tempo;
  • visita medica su richiesta del lavoratore, a discrezione del Medico Competente che valuta le motivazioni che devono essere correlate ai rischi professionali od a possibili controindicazioni allo svolgimento della mansione legate al mutato stato di salute;
  • visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
  • visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro solo nei casi previsti dalla normativa vigente (es. radioesposizione);
  • visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi, a discrezione del Medico Competente qualora necessaria al fine di verificare l’idoneità alla mansione;
  • visita medica in presenza di ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope, da effettuare prima o durante il turno lavorativo.

Ogni visita viene registrata nella cartella sanitaria e di rischio, documento fondamentale della sorveglianza sanitaria.

Centro Clinico Milanese utilizza cartelle sanitarie elettroniche firmate digitalmente in modo da garantire la data certa del documento, l'esecutore e l'impossibilità di manipolazione.

Che giudizio esprime il Medico Competente?

Alla fine della visita ed al ricevimento dei referti di eventuali esami strumentali ed ematochimici, il medico formula un giudizio di idoneità alla mansione. Questo può essere:

  • idoneità piena;
  • idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
  • inidoneità temporanea;
  • inidoneità permanente.

Il giudizio è comunicato al lavoratore ed al Datore di Lavoro che dovrà tenerne conto nell'assegnare i compiti al lavoratore stesso.

Chi si rivolge al Medico Competente?

La relazione principale è con il Datore di Lavoro, ma il medico competente è un riferimento anche per:

  • i lavoratori, che possono segnalare problemi o chiedere chiarimenti;
  • i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e i Responsabili dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), per collaborare nella gestione della sicurezza;
  • gli enti di controllo, in caso di ispezioni o richieste documentali per quanto di competenza.

Il dialogo tra queste figure è fondamentale per un’efficace prevenzione, in particolare la collaborazione con RSPP e Datore di Lavoro.

Cosa segnalare al Medico Competente?

Durante le visite o anche in momenti separati, i lavoratori possono e devono segnalare:

  • sintomi ricorrenti o disturbi legati al lavoro;
  • patologie croniche che possono influire sulle attività;
  • terapie farmacologiche con possibili effetti collaterali;
  • qualsiasi disagio fisico o mentale che possa compromettere la sicurezza.

Queste informazioni sono preziose per una valutazione accurata e per garantire l’idoneità alla mansione nel rispetto delle condizioni di salute del singolo lavoratore.

Chi nomina il Medico Competente?

La nomina del Medico Competente è obbligatoria quando il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) prevede la sorveglianza sanitaria; per questo motivo il Datore di Lavoro può avvalersi della collaborazione di un Medico Competente già in fase di valutazione dei rischi, prima della stesura del DVR stesso. La responsabilità è in capo al Datore di Lavoro o al Dirigente che abbia una delega in tal senso, che deve firmare la lettera di nomina del medico.

Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d’imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il Datore di Lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento..

Centro Clinico Milanese è specializzato nella gestione di aziende multisede ed è organizzato con una rete di medici competenti e centri di medicina del lavoro coordinati da una segreteria centralizzata che opera attraverso un software proprietario che permette la gestione della documentazione sanitaria in formato elettronico ed il monitoraggio delle scadenze e dello stato di avanzamento di visite ed accertamenti sul territorio nazionale garantendo uniformità di trattamento della sorveglianza sanitaria dei lavoratori, rendendo al contempo più efficace il ruolo del medico Coordinatore.

Quali informazioni il Datore di Lavoro è tenuto a trasmettere al Medico Competente?

Per permettere al Medico Competente di lavorare al meglio, il D.Lgs.81/08 mette in capo al Datore di Lavoro e ai Dirigenti a tale scopo delegati alcuni obblighi di informazione su:

  • la natura dei rischi;
  • l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive;
  • la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
  • i dati di in merito a infortuni sul lavoro e quelli relativi alle malattie professionali;
  • i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Ci sono poi altri obblighi che Datore di Lavoro e dirigenti hanno nei confronti del Medico Competente:

  •  inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal Programma di Sorveglianza Sanitaria (PSS) e chiedere al Medico Competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico;
  • comunicare tempestivamente le assunzioni e le dimissioni dei lavoratori dei lavoratori;
  • assicurare al Medico Competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l’autonomia.

Una comunicazione chiara e continua favorisce una sorveglianza sanitaria davvero efficace.

Centro Clinico Milanese, supporta aziende di ogni dimensione nella gestione degli obblighi previsti dalla normativa, offrendo un servizio completo che include visite mediche del lavoro e relativi accertamenti, tenuta della cartella sanitaria e di rischio, redazione dell’allegato 3B, sopralluoghi e consulenze specialistiche.

La nostra missione è quella di essere un partner affidabile per le aziende, aiutandole a creare e mantenere ambienti di lavoro sani, sicuri e in linea con le normative vigenti.

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