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La visita medica del lavoro è uno strumento essenziale per la tutela della salute dei lavoratori e per la prevenzione dei rischi professionali. Obbligatoria ai sensi del D.Lgs.81/08 in presenza di fattori di rischio, rappresenta uno dei principali cardini della medicina del lavoro a tutela della sicurezza individuale e collettiva.
La visita medica del lavoro comprende una serie di accertamenti clinici finalizzati a valutare l’idoneità psicofisica del lavoratore rispetto alla mansione specifica. In particolare, include:
La visita medica può essere eseguita esclusivamente dal Medico Competente (o medico del lavoro), figura abilitata e nominata dal Datore di Lavoro, secondo quanto stabilito dalla normativa in vigore.
La visita medica del lavoro è obbligatoria in diversi casi previsti dalla legge:
Ogni visita del lavoro deve essere pianificata e registrata nella cartella sanitaria e di rischio, a tutela del lavoratore e del Datore di Lavoro. Costituisce eccezione la visita per ragionevole motivo che viene effettuata a sorpresa.
La periodicità della visita medica del lavoro è stabilita dal medico competente in base al livello di rischio professionale associato alla mansione; di base, la periodicità è annuale, dopodiché può prevedere una periodicità più lunga se il rischio è basso oppure inferiore se il lavoratore ha problemi di salute suscettibili di peggioramento in correlazione con i rischi di mansione oppure in presenza di normativa specifica.
Ad esempio:
In tutti i casi, la responsabilità è del Medico Competente che può comunque, motivandola, prevedere una periodicità differente.
Eventuali modifiche alle condizioni di salute del lavoratore o variazioni nei processi produttivi possono comportare un adeguamento della frequenza.
Ogni lavoratore ha il diritto di richiedere la visita medica del lavoro, qualora ritenga che le proprie condizioni di salute possano essere compromesse dall’attività svolta.
Questa richiesta deve essere inviata in forma scritta al Datore di Lavoro o all'Ufficio del Personale che la devono poi inoltrare al Datore di Lavoro.
La richiesta dovrà contenere:
Attenzione che i sintomi e i dettagli clinici della richiesta non devono essere noti all'azienda ma solo al Medico Competente (MC), che valuterà l’opportunità della visita e di eventuali controlli. Il lavoratore potrà quindi inviare le motivazioni ed eventuale documentazione una volta messo in contatto diretto con il MC.
La visita medica del lavoro può avvenire:
Il processo è organizzato nel rispetto delle normative sanitarie e della privacy. L’intero percorso della visita medica del lavoro è progettato per essere rapido, riservato ed efficace, nel pieno rispetto delle necessità aziendali. Il MC programma con l'azienda la convocazione dei lsingoli avoratori. Ciascun lavoratore segue poi un percorso:
Tutto si deve svolgere in un ambiente riservato, nel rispetto della dignità del lavoratore e della riservatezza dei dati sanitari. La durata della visita può variare tra i 15 e i 30 minuti, a seconda della complessità della mansione, dell'età, degli accertamenti necessari e della tipologia di visita poiché la visita preventiva richiede in generale più tempo per la compilazione iniziale della cartella sanitaria e di rischio.
Alla fine della visita medica lavorativa, il Medico Competente (MC) emette un giudizio di idoneità,relativo ad una specifica mansione, che può essere:
Il giudizio viene comunicato viene comunicato per iscritto sia al lavoratore che al Datore di Lavoro.
In caso di inidoneità temporanea, il MC deve specificare i limiti temporali.
Il Medico Competente (MC) è tenuto al rispetto della riservatezza, dei limiti di legge in materia di tutela della privacy e del codice etico. Non può quindi:
Tutte le informazioni raccolte devono essere finalizzate e pertinenti al rilascio del giudizio di idoneità alla mansione specifica.
Se il lavoratore riceve un giudizio di non idoneità, l’azienda non può assegnarlo alla mansione per cui è stato giudicato inidoneo.
In questo caso, il Datore di Lavoro, deve adibire il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a
mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.
Unicamente qualora, il Datore di Lavoro dimostri che la ricollocazione del lavoratore non sia possibile, può procedere alla rescissione del contratto.
Il Datore di Lavoro e il Dirigente incaricato, hanno l'obbligo di inviare i lavoratori a visita entro le scadenze previste dalla normativa e dal Programma di Sorveglianza Sanitaria (PSS) redatto dal Medico Competente.
In caso di mancato rispetto dell'obbligo Datore di Lavoro e Dirigente sono soggetti a sanzione penale consistente in un'ammenda che viene commisurata anche in base al numero di lavoratori non visitati.
Diverso invece il caso in cui il Medico Competente non venga nominato: in tal caso per il Datore di Lavoro e il Dirigente in alternativa all'ammenda può essere previsto l'arresto.
In tutti i casi, qualora sopraggiunga una malattia professionale, oltre alle sanzioni penali, viene previsto un risarcimento ai lavoratori in sede civile.
Un servizio regolare di sorveglianza sanitaria è essenziale per evitare contenziosi e tutelare la salute dei lavoratori.
Sì, la visita medica sul lavoro è da considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro retribuito.
Visite ed accertamenti devono essere programmati in orario lavorativo retribuito tenendo conto della reperibilità dei lavoratori e senza oneri aggiuntivi a carico degli stessi. Laddove, per giustificate esigenze lavorative documentabili dal Datore di Lavoro, ciò non sia possibile, è ammessa la programmazione al di fuori dell'orario lavorativo considerando il lavoratore in servizio a tutti gli effetti e quindi retribuito in base al contratto applicato.
Visite ed accertamenti non sono comunque ammessi se il lavoratore è in ferie, permesso, malattia o infortunio.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di sostenere tutti i costi legati alla sorveglianza sanitaria inclusi visite ed accertamenti, che deono essere programmati di preferenza in orario di lavoro, tenendo conto della reperibilità dei lavoratori e senza oneri aggiuntivi per gli stessi.
Questo principio è sancito dalla normativa.
Centro Clinico Milanese mette a disposizione un servizio completo con varie soluzioni per la programmazione della sorveglianza sanitaria: dalla programmazione con il referente aziendale a quella con i singoli lavoratori, passando anche per soluzioni intermedie e la disponibilità di varie sedi e medici sul territorio nazionale per offrire la massima flessibilità nel rispetto della normativa.
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