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visita medica del lavoro cos e e quando serve

La visita medica del lavoro è uno strumento essenziale per la tutela della salute dei lavoratori e per la prevenzione dei rischi professionali. Obbligatoria ai sensi del D.Lgs.81/08 in presenza di fattori di rischio, rappresenta uno dei principali cardini della medicina del lavoro a tutela della sicurezza individuale e collettiva.

Cosa prevede la visita medica del lavoro? 

La visita medica del lavoro comprende una serie di accertamenti clinici finalizzati a valutare l’idoneità psicofisica del lavoratore rispetto alla mansione specifica. In particolare, include: 

  • ANAMNESI LAVORATIVA
  • ANAMNESI FAMILIARE
  • ANAMNESI FISIOLOGICA
  • ANAMNESI PATOLOGICA REMOTA (storia medica passata del lavoratore)
  • ANAMNESI PATOLOGICA PROSSIMA (stato di salute al momento della visita)
  • ESAME OBIETTIVO (con particolare riferimento agli organi bersaglio)
  • VALUTAZIONE DI EVENTUALI ACCERTAMENTI INTEGRATIVI

La visita medica può essere eseguita esclusivamente dal Medico Competente (o medico del lavoro), figura abilitata e nominata dal Datore di Lavoro, secondo quanto stabilito dalla normativa in vigore. 

Quando è obbligatoria la visita medica del lavoro? 

La visita medica del lavoro è obbligatoria in diversi casi previsti dalla legge: 

  • Prima dell’assunzione o prima dell'inizio della mansione a rischio (visita preventiva, anche in fase preassuntiva), per accertare l’idoneità del lavoratore prima che inizi l’attività con esposizione a rischio;
  • Periodicamente (visita periodica), secondo la frequenza definita nel Protocollo di Sorveglianza Sanitaria (PSS);
  • Su richiesta del lavoratore (visita su richiesta), effettuata se ritenuta dal Medico Competente correlata ai rischi professionali o alle condizioni di salute;
  • In caso di cambio di mansione (visita per cambio mansione) in cui si valuta anche se siano necessari accertamenti integrativi;
  • Alla cessazione del rapporto di lavoro (visita di chiusura) prevista solo per alcune mansioni specifiche previste dalla normativa vigente (in generale si tratta di mansioni che espongono a rischi che possono avere effetti dannosi sul lungo periodo); 
  • Alla ripresa del lavoro dopo oltre 60 giorni consecutivi di assenza per motivi di salute (visita oltre 60 giorni di malattia): in questo caso il Medico Competente (MC) valuterà l’effettiva necessità della visita al rientro in azienda in funzione della tipologia della malattia in rapporto con la mansione specifica e dei rischi ad essa collegati. Che la visita venga effettuata o meno, il MC dovrà esprimere un nuovo giudizio d'idoneità;
  • Prima o durante il turno lavorativo in presenza di ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l'effetto di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope (visita per ragionevole motivo): questo tipo di visita è prevista esclusivamente per le mansioni ad elevato rischio di infortuni elencate in specifici Provvedimenti. 

Ogni visita del lavoro deve essere pianificata e registrata nella cartella sanitaria e di rischio, a tutela del lavoratore e del Datore di Lavoro. Costituisce eccezione la visita per ragionevole motivo che viene effettuata a sorpresa. 

Qual è la periodicità della visita medica del lavoro? 

La periodicità della visita medica del lavoro è stabilita dal medico competente in base al livello di rischio professionale associato alla mansione; di base, la periodicità è annuale, dopodiché può prevedere una periodicità più lunga se il rischio è basso oppure inferiore se il lavoratore ha problemi di salute suscettibili di peggioramento in correlazione con i rischi di mansione oppure in presenza di normativa specifica.

Ad esempio: 

  • per i videoterminalisti, il D.Lgs.81/08 prevede periodicità della visita biennale per i lavoratori idonei con limitazioni o prescrizioni o hanno almeno 50 anni di età, mentre è quinquennale per gli altri.
  • per i radioesposti in categoria A il D.Lgs.101/20 prevede una periodicità semestrale.

In tutti i casi, la responsabilità è del Medico Competente che può comunque, motivandola, prevedere una periodicità differente.

Eventuali modifiche alle condizioni di salute del lavoratore o variazioni nei processi produttivi possono comportare un adeguamento della frequenza. 

Quando viene eseguita la visita medica su richiesta del lavoratore?

Ogni lavoratore ha il diritto di richiedere la visita medica del lavoro, qualora ritenga che le proprie condizioni di salute possano essere compromesse dall’attività svolta. 
Questa richiesta deve essere inviata in forma scritta al Datore di Lavoro o all'Ufficio del Personale che la devono poi inoltrare al Datore di Lavoro.

La richiesta dovrà contenere:

  • I propri dati anagrafici e la mansione come indicata nel giudizio di idoneità;
  • La richiesta esplicita di una visita medica su richiesta del lavoratore ai sensi dell'art. 41, D.Lgs.81/08;.
  • Data e firma.

Attenzione che i sintomi e i dettagli clinici della richiesta non devono essere noti all'azienda ma solo al Medico Competente (MC), che valuterà l’opportunità della visita e di eventuali controlli. Il lavoratore potrà quindi inviare le motivazioni ed eventuale documentazione una volta messo in contatto diretto con il MC.

Come si svolge la visita medica per lavoro? 

La visita medica del lavoro può avvenire: 

  • Presso la sede aziendale, se l’organizzazione e gli spazi lo consentono; 
  • Nell o studio del Medico Competente (MC) o negli ambulatori ambulatori specialistici con cui il MC collabora (gli ambulatori di Centro Clinico Milanese sono dotati di attrezzature per gli esami clinici e diagnostici previsti);
  • A bordo di una clinica mobile anch’essa dotata di attrezzature per gli esami clinici e diagnostici previsti; quella di Centro Clinico Milanese è equipaggiata anche di cabina silente per le prove audiometriche. 

Il processo è organizzato nel rispetto delle normative sanitarie e della privacy. L’intero percorso della visita medica del lavoro è progettato per essere rapido, riservato ed efficace, nel pieno rispetto delle necessità aziendali. Il MC programma con l'azienda la convocazione dei lsingoli avoratori. Ciascun lavoratore segue poi un percorso: 

  • Accoglienza, verifica del documento d'identità e registrazione;
  • Esecuzione degli eventuali accertamenti previsti dal Protocollo di Sorveglianza Sanitaria (PSS);
  • Visita con il MC che provvederà al colloquio anamnestico, per raccogliere informazioni su eventuali patologie pregresse, terapie in corso ed all'esame obiettivo generale, in cui verifica lo stato di salute attraverso, misura della pressione, palpazione, ecc.
  • Il rilascio del certificato d'idoneità non avviene sempre nell'immediatezza della visita medica; soprattutto in presenza di referti da valutare (presentati dal lavoratore o a seguito degli accertamenti eseguiti in ambulatorio), il MC valuta tutti gli elementi e rilascia il certificato successivamente. 

Tutto si deve svolgere in un ambiente riservato, nel rispetto della dignità del lavoratore e della riservatezza dei dati sanitari. La durata della visita può variare tra i 15 e i 30 minuti, a seconda della complessità della mansione, dell'età, degli accertamenti necessari e della tipologia di visita poiché la visita preventiva richiede in generale più tempo per la compilazione iniziale della cartella sanitaria e di rischio. 

Cosa può decidere il medico del lavoro? 

Alla fine della visita medica lavorativa, il Medico Competente (MC) emette un giudizio di idoneità,relativo ad una specifica mansione, che può essere: 

  • Idoneità; 
  • Idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni (es. uso di dispositivi di protezione individuale o mansioni ridotte);
  • Inidoneità temporanea, per problemi di salute legati ad un periodo limitato nel tempo;
  • Inidoneità permanente, quando il lavoratore non può svolgere la mansione in sicurezza. 

Il giudizio viene comunicato viene comunicato per iscritto sia al lavoratore che al Datore di Lavoro.

In caso di inidoneità temporanea, il MC deve specificare i limiti temporali. 

Cosa non può chiedere il medico del lavoro? 

Il Medico Competente (MC) è tenuto al rispetto della riservatezza, dei limiti di legge in materia di tutela della privacy e del codice etico. Non può quindi: 

  • Richiedere informazioni sanitarie non pertinenti all'espressione del giudizio d'idoneità alla mansione specifica;
  • Indagare su eventuale stato di gravidanza: in questo senso il MC è chiamato in causa solo quando viene richiesto dalla lavoratrice il certificato di flessibilità per poter lavorare sino all'ottavo mese o sino alla data presunta del parto;
  • Comunicare il contenuto della cartella sanitaria all'azienda.

Tutte le informazioni raccolte devono essere finalizzate e pertinenti al rilascio del giudizio di idoneità alla mansione specifica. 

Cosa succede se non si passa la visita medica del lavoro? 

Se il lavoratore riceve un giudizio di non idoneità, l’azienda non può assegnarlo alla mansione per cui è stato giudicato inidoneo.

In questo caso, il Datore di Lavoro, deve adibire il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a
mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.

Unicamente qualora, il Datore di Lavoro dimostri che la ricollocazione del lavoratore non sia possibile, può procedere alla rescissione del contratto.

Cosa succede se il datore di lavoro non fa fare la visita medica? 

Il Datore di Lavoro e il Dirigente incaricato, hanno l'obbligo di inviare i lavoratori a visita entro le scadenze previste dalla normativa e dal Programma di Sorveglianza Sanitaria (PSS) redatto dal Medico Competente.

In caso di mancato rispetto dell'obbligo Datore di Lavoro e Dirigente sono soggetti a sanzione penale consistente in un'ammenda che viene commisurata anche in base al numero di lavoratori non visitati. 

Diverso invece il caso in cui il Medico Competente non venga nominato: in tal caso per il Datore di Lavoro e il Dirigente in alternativa all'ammenda può essere previsto l'arresto.

In tutti i casi, qualora sopraggiunga una malattia professionale, oltre alle sanzioni penali, viene previsto un risarcimento ai lavoratori in sede civile.

Un servizio regolare di sorveglianza sanitaria è essenziale per evitare contenziosi e tutelare la salute dei lavoratori. 

La visita medica del lavoro è retribuita?

Sì, la visita medica sul lavoro è da considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro retribuito.

Visite ed accertamenti devono essere programmati in orario lavorativo retribuito tenendo conto della reperibilità dei lavoratori e senza oneri aggiuntivi a carico degli stessi. Laddove, per giustificate esigenze lavorative documentabili dal Datore di Lavoro, ciò non sia possibile, è ammessa la programmazione al di fuori dell'orario lavorativo considerando il lavoratore in servizio a tutti gli effetti e quindi retribuito in base al contratto applicato.

Visite ed accertamenti non sono comunque ammessi se il lavoratore è in ferie, permesso, malattia o infortunio.     

Chi deve pagare la visita medica per il lavoro? 

Il datore di lavoro ha l’obbligo di sostenere tutti i costi legati alla sorveglianza sanitaria inclusi visite ed accertamenti, che deono essere programmati di preferenza in orario di lavoro, tenendo conto della reperibilità dei lavoratori e senza oneri aggiuntivi per gli stessi.

Questo principio è sancito dalla normativa.

Centro Clinico Milanese mette a disposizione un servizio completo con varie soluzioni per la programmazione della sorveglianza sanitaria: dalla programmazione con il referente aziendale a quella con i singoli lavoratori, passando anche per soluzioni intermedie e la disponibilità di varie sedi e medici sul territorio nazionale per offrire la massima flessibilità nel rispetto della normativa.  

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